giovedì 29 giugno 2017

Circolare Split Payment


Da sabato 1° luglio 2017 viene estesa l’applicazione dello split payment ai professionisti.
CHE COS’E’ LO SPLIT PAYMENT – Lo split payment è quel meccanismo secondo il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio emette la fattura applicando l’Iva ma la stessa non viene pagata dal cliente il quale la versa direttamente all’erario. Questa procedura si applica quando la fattura viene emessa nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per verificare se il cliente faccia parte dei soggetti “pubbliche amministrazioni” è necessario consultare l’apposito elenco Istat “pubbliche amministrazioni” al link sottostante (posto che di fatto si tratta dei soggetti nei cui confronti viene emessa fattura PA).

LE NOVITA’ DAL 1° LUGLIO – A partire dal 1° luglio tale meccanismo si applica anche quando il soggetto emittente la fattura sia un professionista. Dal punto di vista operativo la fattura emessa nei confronti di un soggetto facente parte della pubblica amministrazione sarà del tutto identica ad una fattura emessa nei confronti di un soggetto privato, avendo tuttavia accortezza in sede di compilazione della fattura PA di segnalare la dicitura “scissione di pagamento” (anche mediante barratura dell’apposito flag in sede di compilazione della fattura elettronica). Dal punto di vista finanziario la fattura verrà incassata da parte del professionista non solo al netto della ritenuta di acconto (come sempre avveniva) ma anche dell’Iva, la quale verrà versata direttamente all’erario dal cliente. I professionisti quindi si troveranno un prelievo “alla fonte” sulle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione del 42%. Potrà quindi facilmente verificarsi che il professionista si troverà un iva a credito che potrà essere utilizzato solo alla fine dell’anno in compensazione con altre imposte.
Si invitano pertanto tutti i clienti professionisti a modificare i propri comportamenti in sede di compilazione delle fatture emesse nei confronti della PA a partire dal 1° luglio prossimo, in quanto interessati dalla novità normativa.
Per leggere la circolare completa cliccate al seguente link:
CIRCOLARE: DA SABATO 1° LUGLIO LO SPLIT PAYMENT SI AMPLIA AI PROFESSIONISTI

venerdì 5 maggio 2017

Compensazione modello F24:

Ecco tutte le nuove modalità di utilizzo dei crediti d'imposta in F24 utilizzabili a partire dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore del DL 50/2017) per contribuenti titolari e non titolari di partita IVA.
A partire dal 24 aprile 2017, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 cambiano le modalità di presentazione dei modelli di pagamento F24, qualora nel modello F24 sia presente una compensazione di crediti erariali. L’articolo 3 del D.L. 50/2017, infatti, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA, stabilendo che per le compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro sia necessario il visto di conformità (peraltro la Risoluzione n.57 del 4 maggio 2017 prevede che tale limite non si applichi per i crediti derivanti da dichiarazioni presentate fino al 24 aprile 2017).
Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito ed Irap. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutti i modelli F24 “contenenti” compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline (in precedenza l’obbligo era previsto solo per compensazioni superiori a 5.000 euro e solo se il modello F24 riportava un saldo “a zero”).

Per leggere la circolare completa cliccate al seguente link:

CIRCOLARE COMPENSAZIONEMODELLO F24






lunedì 28 novembre 2016

NOVITA' FISCALI... IN ARRIVO


In allegato potete trovare i principali interventi fiscali operati con il Decreto Fiscale (D.L. 193/2016) collegato alla Legge di Stabilità 2017.

Le misure introdotte dal D.L. 193/2016 richiederanno nuovi adempimenti che comporteranno un aggravio di lavoro a carico di imprese e professionisti; la sola introduzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e dello Spesometro trimestrale di fatto introduce 8 nuovi adempimenti (in luogo dei 2 dell’anno precedente).



Per leggere la circolare completa cliccate al seguente link:

https://drive.google.com/open?id=0B0LbRLC2fp7zZzBzaFF6eXlWQXc

lunedì 7 novembre 2016

CIRCOLARE ESTINZIONE DEBITI CARTELLE DI PAGAMENTO 2016


Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, prevede la possibilità di presentare domanda entro il 23 gennaio 2017 per richiedere l'estinzione dei debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
Per leggere la circolare completa cliccate al seguente link::
 

giovedì 3 marzo 2016

mercoledì 25 novembre 2015

TESSERA SANITARIA



Entro il 31 gennaio 2016 i soggetti sotto riportati dovranno inviare in via telematica i dati delle fatture e degli scontrini relativi alle prestazioni sanitarie erogate nell’anno precedente mediante il portale STS Sistema Tessera Sanitaria, secondo le regole stabilite dal D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2015):
  • le aziende sanitarie locali;
  •  le aziende ospedaliere;
  •  gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  •  i policlinici universitari;
  •  le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);
  •  i presidi di specialistica ambulatoriale;
  •  le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Quanto sopra è stato reso necessario poiché, a partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria renderà disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a:
    a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

    b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
    Il tutto allo scopo di permettere all’Agenzia delle Entrate di inviare ai contribuenti il modello 730 precompilato con indicazione delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente.
    Per ulteriori informazioni cliccare sulla nostra circolare:

  



lunedì 16 novembre 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA

La Legge 244 del 24 dicembre 2007 istituisce l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. La norma prevede, oltre all’emissione delle fatture in formato PA, anche la conservazione sostitutiva dei medesimi documenti, a cura del soggetto emittente. Tralasciando ogni riferimento alle modalità di gestione della fatturazione elettronica, è nostra cura ricordare gli obblighi di conservazione sostituiva. Sulla base della normativa in vigore la conservazione sostitutiva prevede l’obbligo di conservare in modalità elettronica le fatture inoltrate alla pubblica Amministrazione, dando alle stesse valore legale.

Per leggere la circolare completa cliccate al seguente link::

https://drive.google.com/file/d/0B0LbRLC2fp7zRy1pQUNqc0tUdXM/view?usp=sharing